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DIA ALIMENTARE

Con il REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull’ igiene dei prodotti alimentari viene introdotta la procedura di notifica/registrazione degli stabilimenti (così come definiti all'art.2, comma 1, lett. c del Regolamento 852/04) che intervengono in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti mediante la Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), in sostituzione delle pratiche autorizzative in essere ai sensi della Legge 283/62.

Tale sistema prevede che, ai fini della registrazione, ogni operatore del settore alimentare notifichi, mediante D.I.A. da inoltrare all'Autorità Competente, ciascuno "stabilimento" posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Ne deriva che, per tutti gli stabilimenti che non rientrano nella disciplina del Reg. 853/04 (riconoscimento comunitario), vengono individuate le seguenti procedure:

la DIA semplice, cui devono attenersi quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità sanitaria si sensi dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1962, n.283 (o per effetto di altre normative);

la DIA differita, per quelle attività che, per la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 283/62 o ai sensi di altre normative (come, ad esempio, l'art. 29 del R.D. 20.12.28 n. 3298). Nel caso in cui un'impresa del settore alimentare svolga presso lo stesso stabilimento diverse attività delle quali una soltanto è soggetta alla procedura di DIA differita, quest?ultima viene richiesta per tutte le attività svolte.

La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 797 del 16 giugno 2006 "Sicurezza Alimentare- Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull?igiene dei prodotti alimentari" fornisce le indicazioni operative e le relative procedure.

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